Bollettino n. 5 – marzo 2012

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LA CITTADINANZA EUROPEA

Il concetto di cittadinanza

Il termine “cittadinanza” ha assunto nel tempo un significato che rinvia da un lato ai diritti della persona e dall’altro al legame con la comunità politica, per molto tempo identificata con lo Stato ma ora anche con formazioni sopranazionali o con unità minori.
Questa idea resiste incontrastata fino al secondo dopoguerra quando, con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo il fondamento dei diritti delle persone si stacca dalla dimensione dell’appartenenza nazionale per aspirare all’universalità;

La cittadinanza europea

Il Trattato di Roma (1957) che istituisce la Comunità economica europea crea un nuovo ordine sovranazionale nel quale vigono le quattro libertà (la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali).  Il Trattato di Roma ignora il concetto di cittadino europeo e conferisce il diritto di circolare liberamente all’interno della Comunità europea soltanto al lavoratore europeo o, più genericamente, al “prestatore di un’attività economica”. Stabilisce inoltre il principio fondamentale del “divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità” ovvero dell’uguaglianza di trattamento tra cittadini dei vari Stati della Comunità (sempre in quanto esercitino un’attività economica). Tutti i prestatori di un’attività economica che si spostano in un altro paese della Comunità si vedono riconoscere progressivamente gli stessi diritti che spettano ai cittadini del paese di accoglienza, grazie soprattutto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Con il Trattato di Maastricht (1992) è stata creata, accanto alla Comunità europea, una nuova entità sopranazionale, l’Unione europea, ed è stata introdotta nel Trattato che istituisce la Comunità europea la seguente disposizione “E’ istituita una cittadinanza dell’Unione. E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”. Sono stati inoltre conferiti ai cittadini europei una serie di diritti politici o sociali :
a) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative nello Stato membro in cui il cittadino risiede: l’applicazione concreta di questo diritti è precisata dalla Direttiva 94/80/CE del 19 dicembre 1994;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee: si tratta della facoltà per i cittadini europei di votare e di essere eletti nello Stato in cui risiedono, pur avendo la cittadinanza di un altro Stato membro;
c) il diritto di petizione e il diritto di ricorrere al mediatore europeo: il cittadino europeo, ma anche ad ogni persona che risiede nell’UE, ha facoltà di agire contro un atto dell’Unione europea che lo riguardi direttamente o di segnalare una lacuna del diritto europeo indirizzando una petizione al Parlamento europeo; il Mediatore può interpellare direttamente l’Istituzione europea autrice dell’atto e sollecitare una modifica del provvedimento;
d) il diritto di protezione diplomatica e consolare: questa disposizione permette ad ogni cittadino dell’Unione di beneficiare della protezione diplomatica e consolare da parte degli altri Stati dell’Unione, di cui il cittadino non ha la nazionalità, sul territorio di un paese terzo dove il proprio Stato non dispone di un’Ambasciata o di un consolato;
e) il diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio dell’Unione europea: la legislazione europea in materia è stata unificata dalla direttiva 2004/38 del 2004, la quale sostituisce un diritto generale di soggiorno ai diritti particolari attribuiti precedentemente e stabilisce un diritto di residenza permanente a favore dei cittadini che risiedono da almeno cinque anni in un altro Stato membro.

L’effettività del diritto alla cittadinanza europea

L’effettività del diritto alla cittadinanza europea è legata al lento processo di costruzione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Eliminate le frontiere interne e riconosciuto il diritto dei cittadini europei di circolare e soggiornare nel territorio di tutti gli Stati membri, la cittadinanza europea sarà effettiva se anche negli altri Paesi saranno riconosciuti i diritti garantiti nel Paese di origine (se cioè essi potranno “portare con sé i propri diritti”). Ciò significa, per esempio, assicurare il mutuo riconoscimento delle sentenze civili in materia di famiglia (divorzio, affidamento di figli ecc.), ma anche e soprattutto garantire i diritti sociali, per esempio il cumulo dei contributi pensionistici versati nel corso di una vita di lavoro in diversi Paesi.
L’eliminazione delle frontiere interne può anche favorire la criminalità, libera di spostare più facilmente i suoi traffici da un paese all’altro, sottraendosi a controlli ed indagini. La libertà di circolazione su tutto il territorio dell’Unione può anche aggravare le conseguenze negative di politiche nazionali divergenti in materia di immigrazione e diritto di asilo. Di qui la necessità di una efficace cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia (per esempio, il mandato d’arresto europeo) e la esigenza di una comune politica in materia di immigrazione e asilo.

Competenze

Postato il

Marzo 14, 2012

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