Bollettino n.15 – Marzo 2015

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In collaborazione con l’Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa e con la Rivista Diritti Umani e Diritto Internazionale

DIRITTO DELLE VITTIME DEI CRIMINI NAZISTI A OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DALLO STATO TEDESCO

La sentenza n. 238, adottata dalla Corte costituzionale il 22 ottobre 2014 ha riaperto la questione del diritto delle vittime dei crimini nazisti a ottenere il risarcimento del danno dallo Stato tedesco. La vicenda nasce nel 1994 quando Luigi Ferrini, un cittadino italiano che durante l’ultimo conflitto mondiale era stato deportato in Germania e costretto ai lavori forzati in condizione di schiavitù, si rivolse ai giudici italiani, dopo aver inutilmente tentato varie volte di avere accesso alle giurisdizioni tedesche, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla deportazione. La domanda del Ferrini venne respinta dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Firenze, che accolsero le eccezioni della Germania fondate sul principio consuetudinario dell’immunità riconosciuta allo Stato straniero dalla giurisdizione civile degli altri Stati. La domanda del Ferrini venne, invece, accolta dalla Corte di Cassazione, con una storica sentenza adottata dalle Sezioni Unite civili (la sentenza n. 5044/2004). Secondo la Cassazione, infatti, l’immunità degli Stati per gli atti d’imperio (cioè compiuti nell’esercizio delle funzioni di governo) non avrebbe dovuto estendersi ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità; andavano invece ribaditi la priorità della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e il diritto di accesso ad un giudice per ottenere il giusto risarcimento in caso di violazione.

A seguito di questa decisione, diversi cittadini italiani, anch’essi deportati durante la seconda guerra mondiale, decisero di instaurare delle azioni di risarcimento danni contro la Germania.

Lo Stato tedesco, a questo punto, fece ricorso alla Corte internazionale di giustizia chiedendo che fosse riconosciuta la sua immunità nei confronti della giurisdizione italiana, anche per fatti qualificabili come crimini internazionali.

La Corte internazionale di giustizia diede ragione alla Germania. Con la sentenza del 3 febbraio 2012 (v. Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy, Greece Intervening), i giudici dell’Aia (con una maggioranza di 12 voti a 3) ritennero che l’Italia, attraverso le pronunce dei suoi tribunali nei confronti della Germania, avesse violato l’obbligo di rispettare l’immunità giurisdizionale degli Stati, principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto. La CIG affermava così la mancanza di potestà giurisdizionale della Repubblica italiana nei confronti della Repubblica federale tedesca nei giudizi civili volti alla condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l’umanità contro cittadini italiani. La Corte richiamava inoltre l’Italia ad adottare gli adeguati provvedimenti legislativi e le altre misure necessarie ad annullare tutti gli effetti delle decisioni delle corti italiane in violazione dell’immunità dello Stato tedesco.

A seguito di tale sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. civ. 4284/2013) hanno affermato che la tesi inaugurata dalla sentenza Ferrini nel 2004 non era stata “convalidata dalla comunità internazionale di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione, sicché il principio non può essere portato ad ulteriori applicazioni”.

Lo Stato italiano, chiamato ad attivarsi dalla Corte internazionale di giustizia, con la legge di adattamento speciale n. 5 del 2013 (contenente le norme per l’adeguamento interno alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York, 2004) provvedeva ad escludere espressamente la giurisdizione italiana nei casi di cui alla sentenza della CIG, anche per i procedimenti in corso, e a introdurre un rimedio per quelli già passati in giudicato, disponendo in tali ipotesi l’applicazione della revocazione ad hoc (v. art. 3).

A questo punto, con tre distinte ordinanze, adottate il 21 gennaio 2014 (n. 84, n. 85 e n. 113), il Tribunale di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della compatibilità con gli art. 2 e 24 della Costituzione de: 1) la «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte che implica la negazione della giurisdizione italiana nelle azioni per danni da crimini di guerra, commessi in Italia dal Terzo Reich nell’esercizio della potestà di governo; 2) l’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), nella parte in cui, recependo l’art. 94 dello Statuto dell’ONU, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG e quindi a negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi dal Terzo Reich, almeno in parte, nel territorio italiano; 3) l’art.3 della legge 14 gennaio 2013 n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG.

Con la sentenza 238 del 22 ottobre 2014 la Corte Costituzionale ha considerato non fondata la questione prospettata dal giudice rimettente con riguardo “alla norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati”. Essa ha, invece, accolto la questione di costituzionalità sotto gli altri due profili. In effetti tanto con riferimento all’art. 1 della legge del 17 agosto 1957, n. 848, quanto con riferimento all’art. 3 della legge 14 gennaio 2013 n. 5, la Corte ha rilevato un insuperabile contrasto con gli art. 2 e 24 della Costituzione nella parte in cui tali disposizioni legislative obbligano il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona; questo perché “… il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l´esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale deve ritenersi in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l’ umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.

La decisione valorizza il sistema internazionale di protezione dei diritti umani e contribuirà all’evoluzione della norma consuetudinaria sull’immunità dello Stato straniero, troppo spesso ritenuta norma prevalente anche sulle norme inderogabili di salvaguardia dei diritti umani. Tuttavia, essa potrebbe non costituire la conclusione dell’annosa controversia giudiziaria tra Italia e Germania. Esiste, infatti, in teoria un ventaglio di possibili reazioni che la Germania potrebbe utilizzare per far valere la violazione del diritto internazionale da parte dell’Italia, una volta che un giudice italiano, seguendo l’indicazione che discende dalla sentenza della Corte costituzionale, decida di negare in un caso concreto l’immunità allo Stato tedesco. Vanno ricordati, in proposito: il principio, codificato nell’art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che vieta di venir meno a un obbligo internazionale in conseguenza di un impedimento del diritto interno; le norme della Carta delle Nazioni Unite che obbligano gli Stati membri a conformarsi alle sentenze della Corte internazionale di giustizia (v. art. 94.1, ma si vedano anche gli art. 59 e 60 dello Statuto della Corte); gli obblighi consuetudinari riconducibili alla regola pacta sunt servanda e al principio generale di ‘buona fede’.  Infine, oggetto di violazione potrebbe essere anche l’art. 1 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 29 aprile 1957 sulla risoluzione pacifica delle controversie, posto che su di essa era stata fondata la competenza giurisdizionale della Corte Internazionale di Giustizia.

Quali, dunque, le contromosse che alla luce delle potenziali violazioni, potrebbero essere esercitate dalla Germania in seguito alla decisione della Corte Costituzionale? In primo luogo, ipotesi ritenuta poco probabile, potrebbe ricorrere a contromisure e ritorsioni. In secondo luogo, potrebbe richiedere una nuova pronuncia della CIG volta a far rilevare l’inadempimento italiano: l’efficacia di una siffatta soluzione è però dubbia, visti i precedenti. In terzo luogo, lo Stato tedesco sarebbe legittimato, ai sensi dell’art. 94.2 della Carta delle Nazioni Unite, a ricorrere al Consiglio di Sicurezza perché adotti le misure necessarie affinché la sentenza della CIG abbia esecuzione: anche questa ipotesi, tuttavia, è più che altro un’ipotesi ‘di scuola’, a causa della perdurante assenza di una prassi significativa in questa materia. Infine, la Germania potrebbe fare ricorso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in applicazione dell’art. 39, comma 2, della Convenzione europea sulla risoluzione pacifica delle controversie. Anche questa soluzione, tuttavia, appare problematica, poiché determinerebbe la paradossale conseguenza di attivare il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – che insieme alla Corte europea dei diritti umani è organo di garanzia dell’applicazione della Convenzione europea dei diritti umani da parte degli Stati Contraenti – contro l’Italia, la cui Corte costituzionale si è preoccupata, appunto, di garantire diritti fondamentali dell’individuo.

Competenze

Postato il

Aprile 1, 2015

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