OSSERVATORIO SUL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA

Newsletter n. 7515 luglio 2019

Aggiornamento   sulla   giurisprudenza   e   sugli   atti   rilevanti   per   la   protezione   dei   dirittifondamentali inseriti nel sito www.europeanrights.eu

Quanto agli atti dell’Unione europea abbiamo inserito:

  • la relazione annuale del Consiglio dell’Unione europea del 13.5.2019 sui diritti umani ela democrazia nel mondo nel 2018 “EU Annual Report on Human Rights and Democracyin the World 2018”;
  • il Rapporto annuale 2018 della Corte di giustizia dell’1.04.2019.

Per il Consiglio d’Europa segnaliamo le seguenti risoluzioni e raccomandazioni:

dell’Assemblea parlamentare:

  • la Risoluzione 2299 e la Raccomandazione 2161 del 28.6.2019, “Politiche e pratiche inmateria di respingimenti negli Stati membri del Consiglio d’Europa”;
  • la Risoluzione 2297 del 27.6.2019, “Fare chiarezza sull’uccisione di Boris Nemtsov”;
  • la Risoluzione 2295 e la Raccomandazione 2160 del 27.6.2019, “Mettere fine allaviolenza nei confronti dei minori migranti e al loro sfruttamento”;
  • la Risoluzione 2294 e la Raccomandazione 2159 del 27.6.2019, “Mettere fine allaviolenza nei confronti dei minori: un contributo del Consiglio d’Europa agli Obiettivi dellosviluppo sostenibile”;
  • la Risoluzione 2293 del 26.6.2019, “L’assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo stato didiritto a Malta e altrove: controllare che emerga la verità”;
  • la Risoluzione 2292 del 26.6.2019, “Contestazione, per ragioni sostanziali, dei poterinon ancora ratificati della delegazione parlamentare della Federazione russa”;
  • la Risoluzione 2291 e la Raccomandazione 2158 del 26.6.2019, “Mettere fine allacoercizione nell’ambito della salute mentale: necessità di un approccio fondato sui dirittiumani”;
  • la Risoluzione 2290 e la Raccomandazione 2157 del 26.6.2019, “Verso un’agendapolitica ambiziosa del Consiglio d’Europa per l’uguaglianza di genere”;
  • la   Risoluzione   2289   del   26.6.2019,   “La   Convenzione   d’Istanbul   sulla   violenza   neiconfronti delle donne: realizzazioni e sfide”;
  • la Risoluzione 2286 del 24.5.2019, “L’inquinamento atmosferico: una sfida per la salutepubblica in Europa”;
  • la Risoluzione 2285 del 24.5.2019, “Per uno sviluppo urbano sostenibile che promuoval’inclusione sociale”;
  • la Risoluzione 2284 del 24.5.2019, “Rispondere ai bisogni della salute degli adolescenti in Europa”;
  • la   Risoluzione   2283   del   24.5.2019,   “Educazione   e   cultura:   nuovi   partenariati   perriconoscere lo sviluppo personale e le competenze”.

Il 28 giugno 2019 il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović, ha pubblicato il rapporto sulla visita effettuata in Polonia dall’11 al 15 marzo 2019.

Per la Corte di giustizia abbiamo inseritole sentenze:

  • 20.06.2019, C-72/18, Ustariz Aróstegui, sul principio di non discriminazione e la normativa nazionale che concede un’integrazione salariale unicamente agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclude gli insegnanti assunti come impiegati amministrativi a contratto a tempo determinato;
  • 20.06.2019, C-404/18, Hakelbracht e a., sulla parità di trattamento fra uomini e donne e sul rigetto della candidatura a un impiego a causa della gravidanza della candidata;
  • 18.06.2019, C-591/17, Austria c. Germania, sul canone per l’uso delle infrastrutture e sul bollo per gli autoveicoli privati, e sul divieto di discriminazione sulla base della cittadinanza e la libera prestazione di servizi;
  • 13.06.2019, C-22/18, TopFit e Biffi, sulla partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro, sul diverso trattamento in ragione della cittadinanza e sulla restrizione alla libera circolazione;
  • 13.06.2019, C-317/18, Correia Moreira, sui trasferimenti di imprese e il mantenimento dei diritti dei lavoratori;
  • 13.06.2019, C-646/17, Moro, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali;
  • 13.06.2019, C-664/17, Ellinika Nafpigeia AE, sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di una parte di impresa;
  • 06.06.2019, C-58/18, Schyns, sulla tutela dei consumatori nei contratti di credito;
  • 05.06.2019, C-38/17,  GT, sulla tutela dei consumatori in un contratto  di prestito espresso in valuta estera;
  • 27.05.2019, cause riunite C-508/18 e C-82/19PPU, OG (Parquet de Lübeck), e causaC-509/18, PF, tutte sul mandato d’arresto europeo e la nozione di “autorità giudiziaria emittente”;
  • 23.05.2019, C-52/18, Fülla, sulla tutela dei consumatori in caso di difetto di conformità del bene consegnato;
  • 23.05.2019, C-720/17, Bilali, sulla revoca dello status di protezione sussidiaria;
  • 21.05.2019, C-235/17, Commissione europea c. Ungheria, sul diritto di proprietà e la normativa nazionale che sopprime, ex lege e senza indennizzo, i diritti di usufrutto sui terreni agricoli e forestali anteriormente acquisiti da persone giuridiche o da persone fisiche che non siano in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con il proprietario;
  • 14.05.2019, C-55/18, CCOO, sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e sull’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore;
  • 14.05.2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, M (Révocation du statut deréfugié), sullo status di rifugiato e sul rifiuto del riconoscimento o revoca dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante.

Per la Corte europea dei diritti umani segnaliamo le sentenze:

  • 27.06.2019, Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency c. Ucraina (n. 53427/09), sulla mancanza di imparzialità della giurisdizione ucraina e l’eccessiva durata di un processo civile per un credito vantato nei confronti di una società fallita, in relazione alla circostanza per cui sia il Tribunale commerciale che la Corte d’appello avevano sede in un edificio di proprietà della società debitrice;
  • 25.06.2019,   sentenza   di   Grande   Camera,  Nicolae   Virgiliu   Tănase   c.   Romania  (n.41720/13), sulla mancanza di un’inchiesta effettiva in relazione ad un incidente, nel quale il ricorrente aveva subito lesioni gravissime, che gli avrebbe impedito di ottenere un risarcimento: la Corte ha ritenuto di dover esaminare la domanda, pur trattandosi di una questione civile, perché era in gioco il diritto alla vita, non valutando, tuttavia, sussistenti violazioni del diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo;
  • 25.06.2019, Aktaş e Aslaniskender c. Turchia (n. 18684/07 e 21101/07), sull’illegittimo rifiuto opposto al cambiamento del nome di famiglia per il solo motivo che il nuovo nome non era un nome turco;
  • 18.06.2019,  Chernega   e   altri   c.   Ucraina  (n.  74768/10),   che   ha   riconosciuto,   nei confronti di alcuni ricorrenti, la violazione del diritto a un equo processo, per non aver consentito   loro   di   assistere   all’udienza   relativa   ad   infrazioni   amministrative,   e   la violazione del diritto alla libertà di riunione per l’incapacità dello Stato di assicurare il pacifico svolgimento di manifestazioni di protesta, in particolare per l’assenza di regole chiare sulla suddivisione dei compiti e dei poteri fra la polizia e gli agenti di sicurezza di compagnie private;
  • 18.06.2019,  Haddad   c.  Spagna  (n. 16572/17), sulla violazione del diritto alla vita privata   e   familiare   per   aver   consentito   l’affidamento   preadottivo   di   un   bambino nonostante il padre fosse stato assolto dall’imputazione di violenze domestiche e avesse riacquistato la patria potestà sull’altro figlio;
  • 18.06.2019,  Mehmet Reşit Arslan e Orhan Bingöl c. Turchia  (n. 47121/06 e altri), sull’impossibilità, per i detenuti, di utilizzare il computer e accedere ad internet al fine di proseguire i loro studi superiori: la Corte ha riconosciuto  la violazione del diritto all’istruzione (articolo 2 del Protocollo 1);
  • 13.06.2019, Marcello Viola c. Italia (no. 2) (n.77633/16), che ritiene violato l’articolo 3della Convenzione in relazione alla figura dell’ergastolo ostativo, che non ammette la possibilità di ridurre la pena per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso salvo in caso di collaborazione del condannato con l’autorità giudiziaria;
  • 11.06.2019, Ozdil e altri c. Moldova (n. 42305/18), sul trasferimento extra giudiziario di persone verso il loro stato di origine, in violazione del diritto nazionale e internazionale e degli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione;
  • 4.06.2019, Yilmaz c. Turchia (n. 36607/06), sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto a un giusto processo nel caso della mancata nomina di un insegnante, che aveva vinto il concorso per un posto all’estero, a seguito di indagini   di   polizia   sulla   sua   vita   privata   e   sull’abbigliamento   della   moglie,   non rispondente al codice islamico;
  • 4.06.2019, Sigurur Einarsson e altri c. Islanda (n. 39757/15), che ritiene legittima la mancata comunicazione alla difesa, da parte della procura, di una grande mole di informazioni  – e della sua versione digitale  – raccolta  in  vista  della selezione di informazioni pertinenti per le indagini;
  • 4.06.2019, Rola c. Slovenia (n. 12096/14 e 39335/16), sulla violazione dell’articolo 1del   Protocollo   1   (tutela   della   proprietà)   nel   caso   della   revoca   permanente dell’autorizzazione ad esercitare la professione di liquidatore fallimentare in seguito a una condanna penale (con pena sospesa) per comportamento violento;
  • 29.05.2019,   sentenza   di   Grande   Camera,  Ilgar   Mammadov   c.   Azerbaigian  (n.15172/13), sulla violazione, da parte dell’Azerbaigian, dell’obbligo di uniformarsi a una sentenza definitiva della stessa Corte che imponeva la liberazione di un militante politico;
  • 28.05.2019,  Clasens   c.   Belgio  (n.   26564/16),   sull’assenza   di   un   servizio   minimo garantito per rispondere ai diritti elementari dei detenuti durante lo sciopero degli agenti penitenziari: la Corte ha ritenuto violato il divieto di trattamenti inumani e/o degradanti e il diritto a un ricorso effettivo;
  • 28.05.2019, Chaldayev c. Russia (n. 33172/16), che ha riconosciuto la violazione del diritto alla vita privata e familiare nelle restrizioni apportate alla durata e alle modalità di visita della famiglia di un detenuto in un istituto penitenziario, e la violazione del divieto di discriminazione nella differenza del regime di visite tra le case circondariali egli istituti per detenuti definitivi;
  • 23.05.2019,  Sine   Tsaggarakis   A.E.E.   c.   Grecia  (n.   17257/13),   sulla   permanentedivergenza di interpretazioni della legge (riguardante i permessi di costruzione di edificidestinati ad abitazione) da parte di due sezioni del Consiglio di Stato, senza che laquestione venisse sottoposta all’udienza plenaria, con l’effetto di non garantire certezzadel diritto e, in definitiva, un giusto processo;
  • 23.05.2019,  Doyle c. Irlanda  (n. 51979/17), riguardante un interrogatorio di polizia svolto senza la presenza di un avvocato, ritenuto controbilanciato da altre importanti salvaguardie processuali;
  • 21.05.2019, G.K. c. Belgio (n. 58302/10), sulla violazione dell’articolo 3 del Protocollo 1(diritto a libere elezioni) nel processo decisionale di accettazione, da parte del Senato, delle dimissioni di una parlamentare;
  • 16.05.2019, Halabi c. Francia (n. 66554/14), secondo cui costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata una visita domiciliare di controllo, riguardante norme urbanistiche, compiuta senza l’accordo della persona occupante l’immobile e senza l’autorizzazione di un giudice;
  • 16.05.2019, Tasev c. Macedonia del Nord (n. 9825/13), sul caso di un cittadino, nato e residente nella Macedonia del Nord, a cui non è stato consentito di modificare la sua appartenenza etnica – indicata come bulgara nelle liste elettorali – al fine di partecipare ad un concorso pubblico: la Corte ha ritenuto violato il diritto alla vita privata;
  • 7.05.2019,  Mityanin   e   Leonov   c.   Russia  (n.   11436/06   e   22912/06),   secondo   cui costituisce una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza una custodia cautelare eseguita in assenza di decisione giudiziaria, mentre non costituisce violazione del diritto alla vita privata e familiare la pubblicazione di un articolo di stampa con la foto del sospettato e la menzione delle accuse;
  • 2.05.2019, Pasquini c. San Marino (n. 50956/16), secondo cui non vi è stata alcuna violazione del diritto a un equo processo e a un giudice imparziale nei procedimenti davanti alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari, ancorché composta da due giudici.

In ambito extraeuropeo abbiamo inserito:

  • la sentenza della  Trial Chamber VI  della  Corte Penale Internazionale  dell’8.7.2019,causa The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, che ha condannato l’imputato per crimini diguerra   e   crimini   contro   l’umanità   commessi   nella   provincia   dell’Ituri   (RepubblicaDemocratica del Congo) nel 2002-2003;
  • la sentenza del  Supremo Tribunal Federal  (Brasile) del 13.6.2019, secondo cui vi èstata, da parte del Parlamento, un’omissione costituzionale per non aver emanato unalegge  che criminalizzasse  gli atti di omofobia e transfobia: il Tribunale  ha quindirichiesto di inquadrare tali atti all’interno delle fattispecie penali definite dalla legge7.716/1989 (Lei do Racismo) fino a che non sia adottato uno specifico provvedimento inmateria;
  • la sentenza della Corte Constitucional del Ecuador del 12.6.2019, che si pronuncia afavore del riconoscimento, nell’ordinamento interno, del matrimonio tra persone dellostesso sesso, dando piena attuazione al Parere Consultivo OC24/17 “Identidad   degénero, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo” emesso dalla CorteInteramericana dei Diritti Umani il 24 novembre 2017;
  • la sentenza della  High Court of Botswana  dell’11.6.2019, che ha abolito le sezioni164(a), 164(c), 165 del Codice Penale, che prevedevano la criminalizzazione degli attisessuali contrari all’ordine naturale, nonché il reato di atti osceni commessi in privato dicui alla sezione 167, considerandole in contrasto con i diritti alla libertà, dignità, privacye non-discriminazione di cui alla Costituzione dello Stato;
  • la sentenza della Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Regiondel 6.6.2019, che ha riconosciuto il diritto, nei confronti di una coppia dello stesso sessosposata all’estero, di ottenere i benefici fiscali e lavorativi previsti dalla legge a favoredei coniugi;
  • la sentenza della  High Court of Kenya  del 24.5.2019, che ha rigettato il ricorso dicostituzionalità promosso contro le sezioni 162 e 165 del Codice Penale che puniscono,
    rispettivamente, gli atti sessuali contrari all’ordine naturale e gli atti osceni commessi inpubblico o privato da due persone di sesso maschile;
  • l’ordinanza   dell’United   States   District   Court   Southern   District   of   Mississippi  del24.5.2019, che ha sospeso l’esecutività del  Senate Bill 2116, legge che proibisce ilricorso all’aborto non appena sia rilevabile il battito cardiaco del feto;
  • la sentenza dell’United States Court of Appeals for the Second Circuit del 22.5.2019,che ha ribaltato la decisione della Corte distrettuale con cui tale Corte aveva rigettatol’azione legale promossa contro BNP Paribas S.A. per presunta cospirazione e complicitànelle atrocità commesse dal regime sudanese, rinviando nuovamente la questione allaCorte di grado inferiore per una nuova determinazione;
  • le sentenze della Corte Interamericana dei Diritti Umani del 13.5.2019, causa ArromSuhurt y otros vs. Paraguay, che esclude una responsabilità dello Stato in merito alleaccuse di sparizione forzata e tortura di due leader del movimento politico “PatriaLibre”; e del 10.5.2019, causa Martínez Coronado vs. Guatemala, che ha riconosciuto loStato responsabile per la violazione del diritto alla vita nei confronti di Manuel MartínezCoronado,   condannato   alla   pena   di   morte   applicando   il   criterio   della   “particolarepericolosità” di cui all’articolo 132, paragrafo 2, del Codice Penale (paragrafo in seguitoconsiderato contrario alla Convenzione dalla stessa Corte interamericana nella causaFermín Ramírez vs. Guatemala e successivamente abrogato dalla Corte costituzionaledel Guatemala), e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

Per quanto riguarda le giurisprudenze nazionali meritanodi essere segnalate

  • Belgio: le sentenze della  Cour constitutionnelle  n. 99/2019 del 19.6.2019, che ha annullato l’articolo 3 della legge del 25 giugno 2017 laddove non contemplava la possibilità,   per   le   persone   con   identità   di   genere   non   binario,   di   modificare   la registrazione del proprio sesso nell’atto di nascita al fine di consentire che la nuova menzione corrispondesse all’identità di genere vissuta intimamente; n. 95/2019 del6.6.2019, in materia di filiazione e attribuzione del cognome al figlio, che richiama l’articolo   8   CEDU   e   la   giurisprudenza   della   Corte   di   Strasburgo;   n.   94/2019   del6.6.2019, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2della legge dell’8 giugno 1972 di organizzazione del lavoro portuale, dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito all’interpretazione dell’articolo 49 del TFUE (libertà   di   stabilimento),   letto   in   congiunzione   con   gli   articoli   56   TFUE  (liberaprestazione di servizi) e 15 (libertà professionale e diritto di lavorare) e 16 (libertà d’impresa) della Carta dei diritti fondamentali UE; n. 90/2019 del 28.5.2019, in materia di libertà su cauzione, che sancisce l’illegittimità dell’articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, della legge del 19 dicembre 2003 sul mandato di arresto europeo, richiamando anche la giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo; e n. 67/2019 del 16.5.2019,sui  limiti  alla  capacità   del giudice  d’appello  di  sollevare   d’ufficio  motivi   di  ordine pubblico, che richiama la giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
  • Estonia: l’ordinanza della  Vabariigi Riigikohus  (Corte suprema) del 21.6.2019, che,applicando la giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo e richiamando ladirettiva 2004/38/UE, sancisce l’illegittimità costituzionale dell’Aliens Act  laddove nonconsentiva la concessione di permessi di soggiorno temporanei a cittadini stranieri, ai fini del ricongiungimento familiare con cittadini estoni, nell’ipotesi di unione registrata tra persone dello stesso sesso;
  • Francia: le sentenze della Cour de cassation n. 560/2019 del 13.6.2019, in tema di controllo delle frontiere nello spazio Schengen per ragioni di ordine pubblico, che richiama la normativa UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia; n. 526/2019 del5.6.2019, che, in materia di clausole abusive e diritti del consumatore, richiama le direttive UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia; e n. 644/2019 del 10.5.2019, in materia   di   libertà   di   espressione,   che   esamina   la   giurisprudenza   della   Corte   di Strasburgo;
  • Germania:   l’ordinanza   del   Bundesverfassungsgericht   (Tribunale   costituzionale federale) del 23.5.2019,che, in materia finanziaria, cita la direttiva 2010/24/UE; la sentenza dell’Oberverwaltungsgericht NordrheinWestfalen (Tribunale amministrativo di
    appello della Renania Settentrionale-Vestfalia) del 13.5.2019, sulla richiesta del diritto di   asilo,   che   richiama   la   normativa   UE   ed   internazionale;   e   la   sentenza   del Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus) del 7.5.2019, che, in ordine al trasferimento di un richiedente asilo in Italia, rileva la carenza sistemica della possibilità di usufruire, nel paese, della protezione sussidiaria;
  • Irlanda: le sentenze della  Supreme Court  del 31.5.2019, sul diritto di accesso alle motivazioni sottese alla decisione di rifiuto, da parte delle autorità, della richiesta di naturalizzazione del ricorrente, che richiama la Carta dei diritti fondamentali UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia; nuovamente del 31.5.2019, che ha rigettato il ricorso   promosso   da   Facebook,   nell’ambito   del   procedimento  The   Data   Protection Commissioner v.   Facebook   Ireland   Limited   and   Maximillian   Schrems,   volto   a riesaminare le conclusioni che hanno condotto la High Court a promuovere un rinvio pregiudiziale  (ancora pendente) alla Corte di giustizia in merito alla validità delle decisioni della Commissione europea inerenti le clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi; del 28.5.2019, che ha annullato l’ordinanza   della   High   Court   concernente   l’incostituzionalità   della   sezione   9(1)(b) dell’Offences Against the State (Amendment) Act 1998, sull’obbligo di collaborazion econ le autorità in caso di conoscenza di elementi di prova concernente la commissione di un reato grave, richiamando gli articoli 6 e 8 CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; e del 27.5.2019, sull’illegittimità della detenzione, in virtù di un ordine di espulsione, di un cittadino pachistano che aveva richiesto un permesso di soggiorno come familiare a carico di cittadino dell’Unione, che richiama la normativa UE rilevante in materia e la giurisprudenza della Corte di giustizia;
  • Italia: le sentenze della Corte costituzionale n. 141/2019 del 7.6.2019, che, in tema di libertà sessuale e favoreggiamento della prostituzione, offre una ricognizione compativa delle soluzioni adottate in numerosi ordinamenti europei e di altri paesi; n. 114/2019del 20.5.2019, in materia di capacità di donare da parte del disabile in amministrazione di sostegno, che richiama la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e l’articolo 26 della Carta dei diritti UE; n. 112/2019 del 10.5.2019, che, in tema di insider trading e confisca, dichiara illegittime alcune disposizioni interne anche per contrasto con la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali UE; e l’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia n. 117/2019 del 10.5.2019, in ordine al “diritto al silenzio” nei procedimenti della Consob, anche con riferimento alle disposizioni della Carta   dei   diritti   UE;   le   ordinanze   della  Corte   di   cassazione  n.   16164/2019   del17.6.2019, che solleva questione di legittimità costituzionale della normativa interna in tema di bonus bebè per contrasto con gli articoli 20, 21, 24 e 34 della Carta dei diritti UE; e n. 12998/2019 del 18.5.2019, che nel caso di amministrazione anticipata di sostegno a persona non in stato di capacità di intendere e di volere, stabilisce che la nomina anticipata da parte del soggetto può anche prevedere il rifiuto di eventuali tipologie di cure, anche alla luce degli articoli 2, 3 e 32 della Carta dei diritti UE; e la sentenza della  Corte di appello di Milano  del 14.5.2019, che ritiene discriminatori i criteri   di   assegnazione   della   prestazione   sociale   del   bonus   bebè,   richiamando   la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’articolo 14 CEDU;
  • Lituania: la sentenza della Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale) del 15.2.2019,in tema di referendum, che richiama le linee guida della Commissione di Venezia in materia e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
  • Lussemburgo: la sentenza della Cour administrative del 14.3.2019, che, in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e scambio di informazioni tra Stati Membri,   dispone   un   rinvio   pregiudiziale   alla   Corte   di   giustizia   in   merito all’interpretazione degli articoli 7, 8, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE nel contesto dell’attuazione della direttiva 2011/16/UE;
  • Portogallo:  la  sentenza del  Tribunal   Constitucional  del  4.6.2019,  che  ha  sancito l’incostituzionalità del Decreto Legge n. 19/2011, come modificato dal Decreto Legge38/2012, laddove prevedeva l’imposizione di una tassa nei confronti degli stabilimenti di macellazione al fine del finanziamento del sistema di raccolta dei cadaveri degli animali morti in aziende (SIRCA) introdotto ai fini di dare esecuzione alle norme sanitarie previste dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011;
  • Spagna: le sentenze del Tribunal Constitucional del 17.6.2019, sul diritto di accesso del ricorrente   alla   documentazione   relativa   all’indagine   al   fine   di   poter   impugnare   ledecisioni di applicazione della custodia cautelare, che richiama le disposizioni delladirettiva 2012/13/UE e della CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; del22.5.2019,   che   sancisce   l’illegittimità   costituzionale   dell’articolo   58   bis   della  Ley Orgánica 5/1985  per ciò che concerne il trattamento dei dati personali da parte deipartiti politici nell’ambito delle attività elettorali, richiamando la normativa UE rilevante in materia, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali UE e della CEDU e lagiurisprudenza delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo; del 9.5.2019, in materia digiurisdizione volontaria e tutela del minore, che richiama l’articolo 24 della Carta deidiritti fondamentali UE e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; e del 6.5.2019,che, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si pronuncia inrelazione a un procedimento per mobbing sul lavoro nell’ambito del pubblico impiegoriconoscendo una violazione del diritto all’integrità morale;
  • Ungheria:   le   sentenze   della  Magyar   Köztársaság   Alkotmánybírósága  (Corte costituzionale) n. 3/2019 del 25.2.2019, che ha rigettato il ricorso promosso contro la Sezione 353/A del Codice Penale, che contempla il reato di agevolazione e sostegno all’immigrazione  illegale  (“Facilitating,   supporting   illegal   immigration”),  richiamando anche la direttiva 2002/90/CE volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali; e n. 2/2019 del 25.2.2019, che, nel contesto dell’invio da parte della Commissione europea di una lettera di costituzione in mora riguardante la compatibilità dell’articolo XIV della Costituzione sull’asilo (come emendato dall’Act VIdel 2018) con le disposizione della direttiva 2011/95/UE (“Direttiva Qualifiche”), si pronuncia, su richiesta del Governo, sulla relazione tra la Costituzione dello Stato e il diritto   dell’Unione   europea   e   sul   potere   di   interpretazione   delle   disposizioni costituzionali.

Quanto ai commenti, abbiamo inserito i seguenti testi:

Articoli:

Roberto Conti “La Corte di cassazione italiana e il ruolo svolto da Guido Raimondi nel dialogo con la Corte Edu”

Intervista a cura di Roberto Conti  con Antonio D’Aloia, Giacomo D’Amico e Giorgio Repetto “Quale futuro per il fine vita dopo Corte Cost. n. 2017/2018: La scelta del tema e le risposte”

Sergio Galleano “Ulteriori approfondimenti della CGUE in tema di trasferimento di azienda: le sentenze Plesser e Correria Moreria”

Note e commenti:

Giuseppe Bronzini “Lottare per l’Europa per potere sperare nell’Europa”

Francesco   Buffa,   Salvatore   Centonze  “Conseguenze   della   condanna   penale   del   rifugiato secondo la sentenza della Cgue del 14 maggio 2019”

Roberto Conti  “Il parere preventivo della Corte Edu (post-Prot. 16) in tema di maternità surrogata”Pier Virgilio Dastoli  “Per una costituzione democratica europea: un progetto, un metodo,un’agenda”

Mariarosa Guglielmi “Giustizia in Europa”

Franco Ippolito “Per il rilancio del progetto europeo”

Roberto Riverso “Reddito di cittadinanza: assistenza alla povertà o governo penale dei poveri?”

Andrea Venegoni  “Commento alla sentenza Bjarni Armannsson contro Islanda sul  ne bis inidem della Corte di Strasburgo”

Documenti:

Pubblicazione a cura di MEDEL  (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés)“ Lettere dei magistrati turchi” (in 12 lingue), del 23 maggio 2019

Il XV rapporto dell’associazione Antigone sulle condizioni di detenzione “Il carcere secondo la Costituzione”, del 16 maggio 2019

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) “Contribution to the Reporton judicial independence and impartiality in the Council of Europe Member states”, del maggio2019

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