Bollettino n. 29 – marzo 2020

La Cassazione si pronuncia sull’illegittimità dell’arresto della Comandante della Sea Watch 3

1. La controversa questione oggetto della pronuncia della Cassazione.

Con una sentenza dello scorso 16 gennaio, la Cassazione ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento (GIP) e confermato l’illegittimità dell’arresto di Carola Rackete, eseguito il 29 giugno 2019 per lo sbarco al porto di Lampedusa di migranti soccorsi in marei. La questione era controversa perché secondo il Procuratore di Agrigento, che ha formulato l’accusa, la Comandante tedesca della Sea Watch 3 andava arrestata in flagranza per l’asserita commissione di due reati: da un lato, quello di resistenza o violenza contro nave da guerra, previsto all’art. 1100 del codice della navigazione; dall’altro, quello di resistenza a pubblico ufficiale previsto all’art. 337 del codice penale. Secondo il GIP, invece, l’arresto non doveva essere eseguito, né tanto meno convalidato, dal momento che, relativamente al primo fatto contestato, mancava il requisito della nave da guerra (della motovedetta V.808 appartenente alla Guardia di finanza, GDF), mentre, relativamente al secondo fatto contestato, esso sarebbe stato commesso in presenza di una causa di giustificazione ex art. 51 del codice penaleii. Tra i due punti di vista appena indicati, la Cassazione, ha accolto quello del GIP di Agrigento, in base agli argomenti che sintetizzeremo più avanti.

2. L’antefatto processuale.

Per comprendere la sentenza in esame, risulta innanzitutto importante ricordare una considerazione del GIP, ampiamente condivisa dalla Cassazione stessa, secondo cui “[i]l fatto contestato all’indagata non può essere atomisticamente esaminato, ma deve essere vagliato unitamente ed alla luce di ciò che lo precede, ossia il soccorso in mare e gli obblighi che ne scaturisconoiii.

Attenendoci alla cronologia degli eventi descritta nel rapporto della GDF, il soccorso operato dall’equipaggio della Sea Watch 3 avveniva il 12 giugno 2019 nella c.d. zona di ricerca e soccorso libica a seguito di una segnalazione dell’aereo di monitoraggio Colibrì. Presi a bordo i 53 naufraghi intercettati, veniva immediatamente richiesta alle autorità italiane, maltesi, olandesi e libiche l’assegnazione di un luogo sicuro di sbarco. La richiesta veniva accolta unicamente dalle autorità libiche che indicavano a tal fine il porto di Tripoli. La Comandante tedesca, ritenendo tale porto non sicuro, proseguiva la sua rotta verso nord e, più precisamente, verso Malta e Italia. E, mentre le autorità del primo Stato continuavano ad ignorare la richiesta di un luogo sicuro di sbarco, quelle del secondo rispondevano con un esplicito divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Più nel dettaglio, l’ingresso dell’imbarcazione della ONG battente bandiera olandese veniva negato perché ritenuto offensivo e contrario all’ordine pubblico in virtù di quanto prescritto da un Decreto Legge adottato proprio in quei giorni e recante disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale, all’ordine e alla sicurezza pubblicaiv. Ricevuta la comunicazione ufficiale del divieto, la Comandante attendeva in alto mare per 15 giorni, durante i quali rinnovava ripetutamente la richiesta di un luogo sicuro di sbarco e, in linea con le disposizioni delle autorità italiane, si attestava insieme al suo equipaggio e ai naufraghi salvati al limite esterno delle acque territoriali. Il 27 giugno, tuttavia, ritenendo che la situazione a bordo fosse divenuta insostenibile, la Rackete decideva di proseguire gradualmente la rotta verso Lampedusa, oltrepassando gli sbarramenti delle motovedette della GDF e della Guardia costiera, volti ad impedirle l’ingresso nel mare territoriale italiano. Dopo altri due giorni la Sea Watch 3 entrava nel porto dell’isola e, mentre effettuava l’ormeggio alla banchina urtava la motovedetta V.808 della GDF che cercava di ostacolarne la manovrav.

3. Portata e ruolo della scriminante sul dovere di soccorso.

Nella parte conclusiva della catena di eventi appena riepilogata, secondo molti osservatori, la comandante della Sea Watch avrebbe violato una serie di provvedimenti, atti e ordini delle autorità italiane. Al riguardo, gli argomenti usati dalla Cassazione ruotano (come quelli dello stesso giudice di Agrigento) intorno all’obbligo di soccorso su di lei incombente. Quest’ultimo viene ricondotto, in primo luogo, al diritto internazionale consuetudinario, ovverosia da un’antica e consolidata norma generalmente riconosciuta dalla gente di mare di tutti gli Stati che, in quanto tale, risulta direttamente applicabile anche all’interno dell’ordinamento giuridico italiano per il tramite dell’art. 10, comma 1, della Costituzione. Tale norma – si osserva poi nella decisione – è stata a più riprese codificata in numerosi trattati internazionali, tutti recepiti nell’ordinamento italiano; tra i più importanti, la Convenzione sulla sicurezza della vita in mare, stipulata a Londra nel 1974 (Convenzione SOLAS), la Convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare, stipulata ad Amburgo nel 1979 (Convenzione SAR) e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 (UNCLOS).

È proprio siffatto quadro normativo internazionale che conduce la Cassazione a concludere nel senso che la Comandante della Sea Watch 3 abbia agito nel rispetto di una causa di giustificazione, ai sensi dell’articolo 51 del codice penale, corrispondente, per l’appunto, all’adempimento del dovere di salvare persone in pericolo di vita in mare. In presenza di una simile circostanza l’antigiuridicità della condotta risulta dunque esclusa.

Più specificamente, a giudizio della Corte, le operazioni di salvataggio non possono ritenersi concluse con la presa a bordo dei naufraghi, il dovere di soccorso ricomprendendo invece l’ulteriore obbligo di trasferire le persone salvate in un luogo sicuro, il c.d. place of safety. Oltre che da motivi di ordine logico-giuridico, un simile obbligo discenderebbe espressamente dalla richiamata Convenzione SAR, secondo cui: ”[gli Stati] Parti [della Convenzione] devono assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare”vi. In sostanza, le persone salvate prese a bordo devono essere trasferite in un luogo in cui siano garantiti necessità primarie (cibo, acqua, alloggio e cure mediche), il trasferimento in una destinazione finale e il rispetto dei diritti umani. Su una motonave – secondo la Cassazione – i naufraghi sono sottratti al pericolo di essere dispersi in mare, ma restano esposti a eventi meteorologici avversi e alla violazione di alcuni diritti fondamentali, quali, ad esempio, il diritto di richiedere asilo e protezione internazionalevii. Allo stesso modo, viene altresì escluso che i migranti potessero essere riportati in Libia, ove, come accertato da tribunali nazionali ed internazionali, era in atto (e lo è tuttora), una guerra civile idonea ad esporre i naufraghi al rischio di essere sottoposti a torture e altri trattamenti crudeli, inumani e degradantiviii.

4. L’illegittimità dell’arresto se il fatto contestato appare compiuto per adempiere un dovere.

Secondo la decisione in esame, quindi, la valutazione della legittimità dell’arresto dipende proprio dall’analisi della condotta complessiva dell’imputata, alla luce delle fonti giuridiche rilevanti. Ai sensi dell’art. 385 del codice di procedura penale, infatti: “[l’] arresto o fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere […]”. In più passi della decisione, viene sottolineato che tanto i fatti antecedenti l’ingresso della Sea Watch 3 nel porto di Lampedusa, quanto l’esistenza della causa di giustificazione (individuata nell’adempimento del dovere di soccorso), erano circostanze note alle autorità che hanno disposto l’adozione della misura privativa della libertà personale della comandanteix. Insomma: dal momento che codeste autorità erano a conoscenza del fatto che lo sbarco dei migranti era avvenuto come conseguenza del soccorso, esse dovevano astenersi dall’arrestare la comandante dell’imbarcazione. D’altro canto – la Corte non manca di rilevarlo – il fermo e l’arresto, in quanto misure restrittive della libertà personale, tutelata dall’art. 13 della Costituzione, sono da considerarsi misure eccezionali, che possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria solo ed esclusivamente in presenza di specifiche condizioni tassativamente previste dalla leggex.

5. Conclusioni.

La vicenda in esame naturalmente non può dirsi conclusa, visto che ad essa dovrà far seguito il giudizio di merito sulle responsabilità della Comandante della Sea Watch 3. Sin d’ora, però, si può osservare che essa conferma le difficoltà degli Stati europei nella gestione dei flussi migratori via mare; difficoltà che si sono acuite dopo la fine della positiva esperienza dell’operazione militare di ricerca e soccorso Mare Nostrum, chiusa e mai più riavviata. D’altra parte, malgrado i richiamati trattati internazionali prescrivano anche l’obbligo degli Stati costieri, di istituire e mantenere operazioni di ricerca e soccorso in mare, la prassi degli Stati costieri dell’Unione europea sembra andare in senso contrario, ove si consideri che diversi altri comandanti e membri di equipaggi di imbarcazioni di natura analoga sono oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie per aver violato disposizioni nazionali in materia di ordine e sicurezza pubblicaxi.

Vista in questa luce, la sentenza della Cassazione può, dunque, finanche risultare controcorrente. Sia pure in sede di valutazione della legittimità delle restrizioni della libertà personale dell’imputata, tale decisione delinea, infatti, piuttosto chiaramente le motivazioni giuridiche che, per un verso, giustificano il soccorso privato nel Mediterraneo centrale, e, per altro verso impediscono di riportare in Libia le persone salvate, o di trattenerle a bordo di una nave per un periodo di tempo irragionevole.

(Autrice di questo Bollettino è Giorgia Bevilacqua)

 

i

Corte di Cassazione (sez. 3), sentenza n. 6626 del 16 gennaio 2020.

ii Giudice per le Indagini Preliminari (Tribunale di Agrigento), ordinanza del 2 luglio 2019.

iii Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza pag. 2; così anche la Corte di cassazione, nella sentenza in commento, pag. 8, punto 6.

iv Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53, Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.138 del 14 giugno 2019. Il provvedimento è entrato in vigore il 15 giugno 2019 ed è stato converto con modificazioni dalla Legge n. 77 dell’8 agosto 2019.

v Le parti rilevanti del rapporto della GDF sono riportate nell’ordinanza del GIP, pp. 8-11.

vi Convenzione SAR, punto 3.1.9.

vii Consiglio d’Europa, risoluzione n. 1821 del 21 giugno 2011.

viii UNHCR, IOM, Joint Statement: International Approach to Refugees and Migrants in Libya Must Change, 11 luglio 2019, In giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande camera), Hirsi Jamaa e al. c. Italia, ricorso n. 22765/12, sentenza del 23 febbraio 2012; più di recente, tra la giurisprudenza di merito italiana, Tribunale di Ragusa, Giudice del riesame, Ordinanza di conferma del decreto del g.i.p. dell’11 maggio 2018.

ix Corte di Cassazione, sentenza in esame, pag. 8, 9 e 11.

x Art. 13 Cost.

xi Nella giurisprudenza italiana, si veda ad esempio, il caso Open Arms, richiamato supra alla nota 8. Per una panoramica complessiva dei casi europei, si rimanda a Agenzia per i diritti fondamentali, “Fundamental Rights Considerations: NGO Ships Involved in Search and Rescue in the Mediterranean and Criminal Investigations”, 2018.

Competenze

Postato il

Marzo 22, 2020

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