CARCERE, SOVRAFFOLLAMENTO, TRATTAMENTO DEI DETENUTI
Molto scalpore ha suscitato, anche in Italia, la decisione della Corte suprema USA del 23.5.2011- Supreme Court of the United States, caso Brown, Governor of California, et al. v. Plata et al – con la quale è stato confermato l’ordine emanato da una Corte statale di ridurre la popolazione carceraria della California al fine di rimediare all’estremo sovraffollamento, considerato come causa principale di violazione dei diritti derivanti dall’Ottavo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti Una decisione analoga è stata adottata anche dal Tribunale costituzionale tedesco nel marzo del 2011. Si ha anche notizia di provvedimenti di alcune Procure della Repubblica in Francia, poi revocati dalla gerarchia, che dispongono di evitare o ritardare l’esecuzione di arresti a causa del sovraffollamento delle carceri.
Non sempre, però, le autorità giurisdizionali interne sono così vigorose nell’affermare il diritto dei detenuti di scontare la pena, o di attendere il giudizio in stato di carcerazione preventiva, in condizioni di vita non degradanti ed umilianti per la dignità delle persone. E’ fenomeno diffuso, anche nel vecchio continente, quello per cui il regime carcerario viene regolato da prassi amministrative non trasparenti, mentre la situazione di chi soffre inutili patimenti e trattamenti intollerabili, dovuti ad una cattiva gestione degli istituti penitenziari, solo in rari casi può essere sottoposta all’esame di un giudice, tramite rimedi poco efficaci e quasi mai tempestivi.
Sicché in questa materia, con il progredire del tempo, hanno acquisito un’importanza sempre più marcata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e “a monte” le indicazioni, i rapporti e l’attività di vigilanza (anche attraverso periodiche ispezioni) provenienti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumane e degradanti, istituito presso il Consiglio d’Europa (d’ora in poi CPT).
Il ruolo sino ad oggi esercitato dalla Corte di giustizia e dagli organi dell’Unione europea è stato piuttosto trascurabile, in quanto difettano specifiche competenze in materia carceraria, anche se la più recente normativa dell’Ue in materia di immigrazione (la direttiva cosiddetta Retour, n. 115/2008/Ce) ha introdotto prescrizioni ad hoc sul regime di “trattenimento” (che in linea di massima non può essere di tipo carcerario, trattandosi ovviamente di persone che non hanno commesso alcun reato) dei soggetti – immigrati irregolari – in corso di identificazione e di espulsione, che certamente porteranno ad approfondimenti giurisprudenziali importanti.
Già nella sentenza del 28.4.2011 El Didri (C-61/11 PPU) contro l’Italia la Corte di giustizia sembra aver individuato in via generale una linea di contrapposizione tra legislazioni interne che penalizzano il soggetto irregolare con pene carcerarie e la ratio della direttiva Retour di far rientrare tale persone nei loro paesi d’origine, se possibile consensualmente e comunque garantendo loro un regime diverso da quello tipicamente carcerario, nel rispetto dei diritti umani.
Tornando ora al rilievo della giurisprudenza e delle indicazioni provenienti, nel complesso, dal Consiglio d’Europa, la Corte europea dei diritti umani ha nel tempo sviluppato un orientamento che ritiene che l’art. 3 della Convenzione consacri uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene ed i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti tenuti dalla vittima ( cfr. le sentenze del 18.1.78 Irlanda c. regno Unito, del 4.7.2006 Ramirez Sanchez c. Francia, del 28.2.2008 Saadi c. Italia e del 6.4.2000 Labita c. Italia). La Convenzione del resto ripropone con una formula molto secca e limpida l’approccio del diritto internazionale secondo il quale la proibizione di comportamenti inumani e degradanti ha carattere assoluto, essendo intollerabili in sé e per sé, in qualsiasi occasione e situazione. La questione che si è posta, dovendo dare un significato concreto alla norma, è il “minimo di gravità” che deve essere raggiunto perché si possa parlare di una violazione dell’art. 3 della Convenzione che, come ovvio, costituisce un fatto di eccezionale gravità e di allarme per gli altri paesi adenti al Consiglio d’Europa.
Da un punto di vista generale la Corte ha spesso ribadito che l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impone allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all’interessato una condizione di sconforto o di malessere tale da eccedere l’inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute ed il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (per tutte cfr. la sentenza del 26.10.2000 Kudla c. Polonia ). Rilevano quindi gli elementi che possono essere considerati indici dell’avvenuto superamento della soglia ammissibile di compressione del benessere psico-fisico del detenuto (rispetto ai quali certamente assumono valore orientativo prioritario i criteri adottati dal CPT), indici che certamente devono contemplare tutti i principali aspetti della vita e della condizione del prigioniero, in una prospettiva “multifattoriale”. Tali indici sono stati ravvisati nello spazio assegnato a ciascun detenuto (per il CPT, per le celle di polizia, auspicabilmente 7,2 metri quadrati con almeno due metri tra le pareti e 2,50 tra pavimento e soffitto), nel tempo di chiusura in cella, nell’accesso alla luce ed all’aria naturali, nella situazione igienica e nel rischio concreto di propagazione di malattie, nell’assenza di acqua potabile, nell’assenza di cure adeguate ed immediate, nel calore eccessivo associato a mancanza di ventilazione etc. (cfr. l’ampia giurisprudenza menzionata nella sentenza del 16.7.2009 Sulejmanovic c. Italia).
Ora una limitazione eccessiva dello spazio fisico costituisce un indice rilevante e molto significativo per valutare se vi sia stata una violazione dell’art. 3 della Convenzione (cfr. la sentenza del 15.7.2002 Kalashnikov c. Russia), ma ha destato molto clamore la condanna dell’Italia (la prima alla luce dell’art. 3) con la sentenza del 16.7.2009 Sulejmanovic c.Italia.
Si tratta del caso di un detenuto nel carcere italiano di Rebibbia recluso per due mesi e mezzo in uno spazio disponibile di metri quadrati 2,70 (dividendo lo spazio della cella multipla per i soggetti ivi ospitati); in questo caso (che ha avuto due opinioni dissenzienti) la Corte è sembrata voler dare un rilievo assorbente a tale elemento (ricordando che si era lontanissimi dagli orientamenti del CPT), sebbene non fossero emerse altre carenze nell’accesso alla luce o all’aria naturali, né disservizi igienici e il detenuto potesse uscire dalla propria cella in un numero di ore superiore a quello indicato dallo stesso CPT e svolgere attività sportiva e di convivialità con altri detenuti.
Per il residuo periodo di detenzione la Corte ha accertato che la situazione era leggermente migliorata sotto il profilo del sovraffollamento e quindi, anche in considerazione degli altri elementi prima ricordati (sopratutto gli spazi di socializzazione fuori dalla cella), ha ritenuto non violato l’art. 3; è stata concessa un’equa riparazione pari a 3.000,00 euro per i mesi sofferti in condizioni giudicate degradanti. La decisione della Corte, pur molto discussa anche in dottrina, non è stata comunque impugnata ed è ora definitiva.
La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia obbliga i giudici interni a dare delle norme nazionali un’interpretazione “conforme”, cioè di selezionare quelle soluzioni applicative (se comunque consentite dalla lettera della legge) che non comportino la lesione dei principi affermati dai giudici di Strasburgo; ma anche i funzionari e gli operatori del settore pubblico devono orientare le loro prassi al rispetto di tali principi, in modo da evitare condanne dello Stato per la violazione della Convenzione. Nel caso in cui sussista un contrasto non risolvibile su base interpretativa tra una norma interna e gli orientamenti della Corte di Strasburgo i giudici italiani devono rimettere la questione alla Corte costituzionale.
La sentenza Sulejmanovic c. Italia è stata la premessa della richiesta in questi ultimissimi anni di molti detenuti di ottenere un trasferimento in carceri meno affollate e dalle condizioni generali più tollerabili e, sulla base di questa, moltissimi detenuti si sono rivolti alla Corte di Strasburgo non avendo ottenuto soddisfazione in sede amministrativa (il sovraffollamento secondo recente inchieste coinvolge quasi la metà della popolazione carceraria). In una recente, impegnata e molto complessa, sentenza del 9.6.2011 il Tribunale di sorveglianza di Lecce si è ritenuto competente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla necessità di un rimedio effettivo rispetto ad una domanda di giustizia, a giudicare sulla domanda di risarcimento del danno presentata dal detenuto sig. Slimani per aver subito condizioni di reclusione gravemente lesive della sua dignità ed integrità psico-fisica. Il Giudice ha ricostruito l’imponente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia (tornata, secondo la decisione, dopo la Sulejmanovic c. Italia ad un approccio multifattoriale per valutare l’eventuale violazione dell’art. 3 della Convenzione) ed ha ritenuto che non vi fosse stato quel “minimo di gravità” rilevante per l’accertamento della lesione dell’art. 3, posto che emergeva che, comunque, lo spazio riservato individualmente al detenuto era stato superiore in tutto il periodo considerato ai tre metri. Tuttavia il giudice ha stabilito che, in ogni caso, le condizioni di detenzione molto difficili sofferte dallo Slimani (valutate nel loro complesso) avessero comportato la lesione della dignità personale dello stesso, alla luce delle disposizioni costituzionali e degli orientamenti giurisprudenziali interni, assegnando un risarcimento di 300,00 euro. Si tratta di un precedente certamente discutibile ed ancora da analizzare a fondo, ma che dimostra l’impegno della magistratura italiana nel “prendere sul serio” le decisioni della Corte dei diritti umani in materia di trattamento carcerario, offrendo una tutela ed un rimedio alle legittime aspettative dei detenuti.
CIE: TRATTENIMENTO E DETENZIONE. INDENNIZZO PER DETENZIONE ILLEGITTIMA
Su altro versante va segnalata la più recente sentenza dell’8 febbraio 2011 (Seferovic contro Italia): l’Italia è stata condannata a risarcire i danni morali subiti da una donna destinataria di un provvedimento di espulsione illegittimo, trattenuta in un Centro di identificazione e di espulsione (CIE). La legge italiana – ha stabilito la Corte europea dei diritti umani – non prevede alcun sistema che consenta agli individui che si trovano nella situazione della donna, ossia trattenuti illegittimamente nei centri, di ottenere una riparazione, così violando l’articolo 5, par. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in base al quale ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione delle condizioni fissate nella Convenzione ha diritto a una riparazione. A Strasburgo si era rivolta una donna di etnia rom proveniente dalla Bosnia Erzegovina nei confronti della quale, dopo poche settimane dalla nascita del figlio (morto dopo pochi giorni), era stato emesso un provvedimento di espulsione perché irregolare. In attesa dell’esecuzione della misura era stata trattenuta in un CIE nei pressi di Roma. Il Tribunale di Roma, alla quale la donna si era rivolta contestando il provvedimento, aveva deciso il suo immediato rilascio perché in base al dlgs 286/98 le espulsioni non possono essere disposte nei confronti delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. In seguito la donna aveva anche ottenuto, nel 2006, lo status di rifugiato. Tuttavia, non potendo ottenere un indennizzo in Italia per una lacuna del sistema normativo, malgrado la privazione della libertà personale fosse stata illegittima, la donna si era rivolta a Strasburgo che le ha dato ragione ritenendo sussistente una violazione dell’art. 5, par. 1 e par. 5 della Convenzione (diritto alla libertà ed alla sicurezza), e, di conseguenza, ha riconosciuto un indennizzo per i danni non patrimoniali subiti pari a 7.500 euro. Si tratta di un’importante decisione che tende ad eliminare il pericolo di trattenimenti illegali nei CIE, portando l’attenzione della Corte di Strasburgo (ed a catena, come abbiamo detto, dei giudici interni e delle autorità amministrative) su situazioni “molto opache” che tendono ad essere immuni dalla verifica giudiziaria perché considerate rilevanti solo sul piano amministrativo e di pubblica sicurezza. L’affermazione del principio per cui vi è una responsabilità dello Stato nel risarcire un’eventuale vittima porterà certamente ad un maggior controllo ed a verifiche più puntuali per evitare severe condanne della Corte dei diritti umani e anche all’attivazione di tempestive forme interne di soddisfazione del diritto in questione.